Trazionismo e noleggio: fenomeni diversi
Trazionismo e noleggio sono due tipologie simili ma diverse. A chiarirlo è direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Facciamo un passo indietro. I dubbi sono nati sulla necessità o meno di iscrivere all’applicatiyo del registro Ren Noleggi anche i mezzi utilizzati dalle aziende per il trazionismo. L’obbligo, infatti, grava sulle aziende di trasporto […]
Trazionismo e noleggio sono due tipologie simili ma diverse. A chiarirlo è direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Facciamo un passo indietro. I dubbi sono nati sulla necessità o meno di iscrivere all’applicatiyo del registro Ren Noleggi anche i mezzi utilizzati dalle aziende per il trazionismo.
L’obbligo, infatti, grava sulle aziende di trasporto che utilizzano mezzi a noleggio.
A tentare di fugare ogni dubbio è stata Gaetana Russo, parlamentare di Fratelli d’Italia che ha presentato una interrogazione sulla questione.
A risponderle direttamente il viceministro Edoardo Rixi.
Rixi è partito dalla spiegazione del fenomeno. Per «trazionismo» si intende l’autotrasporto «eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e semirimorchio di proprietà altrui». Una definizione contenuta nella sentenza n. 16582 del 25 novembre 2002 della Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro.
Le differenze tra trazionismo e noleggio
Il trazionismo è divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie, e sebbene non ci sia una normativa europea specifica al riguardo, può inquadrarsi come un contratto di trasporto tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio, ma differisce dal contratto di locazione essenzialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato.
Il viceministro Rixi, proprio sulla base di tali differenze e sul fatto incontestabile della diffusione di tale pratica ha sottolineato che «locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili».
Di qui il Mit non ravvisa la necessità di «emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo, posto che quest’ultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticità». Una eventuale regolamentazione richiederebbe, infatti, prima una verifica da parte della Commissione europea con il rischio di rendere incerte, nel frattempo, le operazioni commerciali già avviate.
Dunque, almeno finché la Commissione non verrà investita del problema, non sarà necessaria alcuna iscrizione all’applicativo del Ren Noleggi per chi si avvale del trazionismo.
Per chi volesse approfondire l’argomento del Ren noleggi può leggere anche Obbligo iscrizione Ren Noleggi