CQC: insufficiente la sola presentazione della domanda di rinnovo per il trasporto professionale
Non sarà più possibile circolare con la sola ricevuta della presentazione di domanda di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente. A chiarirlo una circolare dell’Ufficio Centrale della Motorizzazione. Ecco cosa è accaduto in dettaglio Fino a qualche tempo fa, infatti, bastava che il titolare di Cqc scaduta frequentasse il relativo corso di formazione e […]
Non sarà più possibile circolare con la sola ricevuta della presentazione di domanda di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente.
A chiarirlo una circolare dell’Ufficio Centrale della Motorizzazione.
Ecco cosa è accaduto in dettaglio
Fino a qualche tempo fa, infatti, bastava che il titolare di Cqc scaduta frequentasse il relativo corso di formazione e presentasse la domanda di rinnovo della Carta per poter circolare nei successivi tre mesi. Era sufficiente essere in possesso della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo per poterla esibire ad eventuali controlli.
A stabilire questa possibilità era stata la circolare DGMOT 3.9.2014 prot. n. 18734/23.18.5. Sulla ricevuta era sufficiente avere la data e la vidimazione dell’UMCT.
Ma la circolare in questione è stata poi abrogata dalla successiva DGMOT 7.6.2019 prot. n. 18559/23.18.3. In questa nuova circolare, abrogativa della precedente, non è stata contemplata affatto la possibilità per coloro che effettuano professionalmente il trasporto merci e passeggeri di circolare con la semplice ricevuta di presentazione della domanda, neppure se questa attesti di aver frequentato il corso di formazione e di aver regolarmente presentato e vidimato la domanda di rinnovo.
Sarà perciò necessario attendere l’effettivo rilascio del rinnovo della carta di Circolazione per poter riprendere l’attività professionale.
I corsi di formazione periodici
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informatici e statistici del Ministero dei trasporti prevede infatti corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Le novità sono state introdotte nel 2021 con il Decreto Ministeriale del 30 luglio.
Da quel momento in poi ogni 5 anni è necessario rinnovare la Cqc per esercitare il trasporto professionale di merci e passeggeri.
Il corso di formazione periodica deve essere di almeno 35 ore. Basta frequentarlo per una delle due tipologie di trasporto per ottenere il rinnovo della Cqc per entrambe le tipologie.
ll conseguimento della qualificazione CQC per una tipologia di trasporto, da parte di un soggetto già titolare della qualificazione per l’altra tipologia, consente di rinnovare quest’ultima, qualora la nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla scadenza di validità del precedente titolo abilitativo. In tal caso, alle due abilitazioni sarà assegnata un’unica scadenza di validità.