Accise: domande di rimborso fino al 31 luglio per il gasolio del 2° trimestre 2023
Pronte piattaforma e documentazione che le aziende di autotrasporto dovranno utilizzare per chiedere il rimborso accise riferite al 2° trimestre del 2023
Il periodo di riferimento va dal 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso e riguarda le spese effettuate per il consumo di gasolio dalle imprese di trasporto merci in conto terzi appartenenti alla classe ecologica Euro V o superiore per veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.
Gli importi
L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante prevista dall’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 è stata ripristinata dal 1° gennaio 2023 in euro 617,40 per mille litri. Sono infatti venute meno le agevolazioni stabilite dal governo nel corso del 2022.
Dunque la cifra è di euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Come presentare la richiesta
Il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I è attivo sul sito dell’Agenza delle Dogane. In alternativa è possibile presentare la domanda anche in formato cartaceo ma scegliendo questa opzione il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
Se si opta per la compensazione del credito d’imposta bisogna riportare nel modello F24 il codice tributo 6740. In alternativa si può scegliere il rimborso.
Le novità nel modello delle Dogane
Nel quadro A-1 del modello la data pre impostata per inizio e fine possesso è quella del 2 trimestre 2023, cioè 1° aprile – 30 giugno. Ma si può modificarla.
Ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi è dedicata la specifica colonna denominata Mezzi Speciali.
I veicoli dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari, come ad esempio i trattori, vanno inseriti nella colonna autoveicoli.
Per quanto riguarda i chilometri percorsi ci si dovrà attenere scrupolosamente al numero effettivo di chilometri percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata.
Le dichiarazioni false comportano la decadenza dai benefici ed eventualmente conseguenze penali.