Aiuti “de minimis”: triplicato il tetto per l’autotrasporto
Anche l’autotrasporto tra i settori industriali che ne potranno beneficiare. Il tetto precedente era di 200 mila euro come media mobile nell’arco di tre anni, ma per l’autotrasporto era solo di 100mila euro. Il nuovo regolamento pubblicato sulla Gazzetta Europea, che determina le modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via […]

Anche l’autotrasporto tra i settori industriali che ne potranno beneficiare.
Il tetto precedente era di 200 mila euro come media mobile nell’arco di tre anni, ma per l’autotrasporto era solo di 100mila euro. Il nuovo regolamento pubblicato sulla Gazzetta Europea, che determina le modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione europea, alza il tetto per il prossimo triennio.
Il nuovo massimale è infatti fissato in 300 mila euro nel triennio per le aziende di tutti i settori industriali, quindi senza limitazioni per l’autotrasporto.
Vengono inoltre incluse anche le agevolazioni per l’acquisto di veicoli, precedentemente escluse. In tal modo gli Stati membri avranno la possibilità di ampliare le forme di aiuti al settore.
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento della soglia ammissibile, la nuova misura di aiuto verrà revocata. Non sono ammessi cumuli tra le diverse agevolazioni che coprano gli stessi costi oppure se siano stati previsti “aiuti” più elevati specifici per particolari circostanze o categorie.
I beneficiari
Va considerata impresa unica e quindi destinataria di una sola agevolazione, l’insieme di imprese che si trova nelle seguenti condizioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.