Guida con carta di circolazione sospesa: chiarimenti dal Ministero dell’Interno
Una circolare della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno (MI), dello scorso 17 marzo, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità operative da seguire in caso di guida con carta di circolazione sospesa e con il fermo amministrativo del veicolo. Le disposizioni riguardano, nello specifico, l’articolo 214 e l’articolo 217 del Codice della Strada (CdS), […]

Una circolare della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno (MI), dello scorso 17 marzo, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità operative da seguire in caso di guida con carta di circolazione sospesa e con il fermo amministrativo del veicolo.
Le disposizioni riguardano, nello specifico, l’articolo 214 e l’articolo 217 del Codice della Strada (CdS), stabilendo le conseguenze amministrative e accessorie (la revoca della patente e il fermo del veicolo) previste per chi viene sorpreso alla guida di un veicolo con carta di circolazione sospesa.
Sanzioni applicabili: la circolare del Ministero dell’Interno
Chiarimenti articolo 217 del Codice della Strada
La circolare del Ministero dell’Interno arriva in risposta ad alcuni quesiti relativi all’ipotesi di applicazione della sanzione ai sensi dell’articolo 214, comma 8 CdS, in caso di circolazione con la carta di circolazione sospesa e con il fermo amministrativo del veicolo.
Prima di approfondire l’articolo 214, si evidenzia che l’articolo 217, commi 1 e 2 del Codice della Strada (CdS), prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, che deve essere ritirata e trasmessa all’ufficio della motorizzazione che ne dispone la sospensione con proprio provvedimento indicandone la durata.
In merito, si chiarisce che la sospensione del documento decorre dal momento del ritiro effettivo da parte della polizia stradale. Fino a quel momento il documento dovrà quindi ritenersi libero da qualsiasi provvedimento e il mezzo non potrà essere sottoposto a fermo amministrativo.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 217, comma 6 del Codice della Strada (CdS), chiunque venga sorpreso alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.046 a 8.186 euro.
A questa sanzione si aggiunge la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra tre e dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.
Chiarimenti articolo 214 del Codice della Strada
In base all’articolo 214, comma 7, del Codice della Strada, la sospensione della carta di circolazione comporta l fermo amministrativo del veicolo, che deve essere affidato in custodia a un determinato soggetto.
L’articolo 214 prevede inoltre l’applicazione di sanzioni per la violazione dei relativi obblighi da parte del custode del veicolo anche con pene accessorie, che possono riguardare sia sulla patente sia il veicolo (revoca della patente e confisca del mezzo).
Circolazione con un veicolo con carta di circolazione sospesa
Entrambe le misure – previste dagli articoli 217 e 214 – si applicano congiuntamente in caso di circolazione con un veicolo con carta di circolazione sospesa.
In tali circostanze, per la precisione, il veicolo deve essere immediatamente sottoposto a sequestro ai fini della confisca e qualora il conducente del veicolo sia anche il suo custode, si procederà anche con una segnalazione per la revoca della patente di guida.
È inoltre importante evidenziare che, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria della confisca non viene applicata nuovamente poiché il veicolo deve essere confiscato già alla prima violazione del fermo amministrativo per sospensione della carta di circolazione, come specificato dall’articolo 214.
Si precisa che l’istituto della reiterazione trova sempre applicazione quando la medesima infrazione viene commessa entro un arco temporale di cinque anni.