MIT: integrazioni sul rilascio dei documenti di circolazione dopo visita e prova
Con una circolare, la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha fornito chiarimenti sul rilascio o aggiornamento dei documenti di circolazione a seguito di accertamento dei requisiti di idoneità tecnica dei veicoli. Tra le integrazioni effettuate spiccano quelle relative al veicolo rubato insieme ai documenti di circolazione nel caso in cui venga successivamente ritrovato senza questi ultimi. In questa circostanza, la circolare chiarisce […]
Con una circolare, la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha fornito chiarimenti sul rilascio o aggiornamento dei documenti di circolazione a seguito di accertamento dei requisiti di idoneità tecnica dei veicoli.
Tra le integrazioni effettuate spiccano quelle relative al veicolo rubato insieme ai documenti di circolazione nel caso in cui venga successivamente ritrovato senza questi ultimi.
In questa circostanza, la circolare chiarisce che deve essere sempre rilasciato un Documento unico di circolazione e proprietà (DU)anche se il documento sottratto è un libretto di circolazione. Inoltre, la preventiva visita e prova (ai sensi dell’art. 75 cds), è richiesta solo se il mezzo è stato ritrovato gravemente danneggiato.
Se, a seguito del furto, il titolare ha effettuato al PRA la denuncia di perdita di possesso, prima di chiedere la visita e prova e il rilascio del DU, il titolare deve chiedere il “rientro in possesso”.
Ritrovamento con danni
Nel caso in cui il mezzo venga ritrovato con danni tali da richiedere la preventiva visita e prova, si tratta comunque di un procedimento a sé stante distinto dal procedimento di rilascio del DU (quale duplicato del documento di circolazione rubato e non rinvenuto). Questa viene effettuata ai sensi dell’art 75 cds con validità di revisione e produce l’emissione di un certificato di approvazione (in bollo).
La visita e prova va richiesta con istanza redatta sul Mod. TT2119, alla quale occorre allegare copia del “verbale di rinvenimento e restituzione” del veicolo rubato da cui risulti la presenza di danni gravi al momento del suo rinvenimento.
Per richiedere il duplicato della carta di circolazione o del DU rubato insieme al mezzo, è necessario presentare un’istanza unificata alla quale si devono allegare la copia della denuncia di furto del veicolo, dalla quale risulti il furto anche del documento di circolazione e la copia del “verbale di rinvenimento e restituzione” del veicolo rubato da cui risulti che la carta di circolazione o il DU non sono stati rinvenuti e restituiti.
In questa circostanza, la circolare chiarisce che deve essere sempre rilasciato un Documento unico di circolazione e proprietà (DU)anche se il documento sottratto è un libretto di circolazione. Inoltre, la preventiva visita e prova (ai sensi dell’art. 75 cds), è richiesta solo se il mezzo è stato ritrovato gravemente danneggiato.
Se, a seguito del furto, il titolare ha effettuato al PRA la denuncia di perdita di possesso, prima di chiedere la visita e prova e il rilascio del DU, il titolare deve chiedere il “rientro in possesso”.