Rimborso accise gasolio: via alle domande del terzo trimestre 2023
C’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per richiedere il rimborso. È questa, infatti, la data ultima per presentare la domanda. Due le modalità possibili: la presentazione dell’istanza in via telematica sulla piattaforma apposita dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure la presentazione “fisica” presso l’ufficio di competenza dell’Agenzia dove ha sede l’impresa. Chi potrà […]
C’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per richiedere il rimborso. È questa, infatti, la data ultima per presentare la domanda.
Due le modalità possibili: la presentazione dell’istanza in via telematica sulla piattaforma apposita dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure la presentazione “fisica” presso l’ufficio di competenza dell’Agenzia dove ha sede l’impresa.
Chi potrà presentare l’istanza?
Potranno beneficiare del rimborso le imprese con veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.
Per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI” , purtroppo dopo il 31 agosto non vi è più possibilità di accedere al beneficio. Quest’ultime imprese, dunque, potranno richiedere il rimborso solo per i consumi effettuati tra il 1° luglio 2023 e la fine della giornata del 31 agosto 2023.
Per le imprese di autotrasporto merci, invece, i consumi devono essere relativi al periodo tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023.
La misura del beneficio
Ogni mille litri di gasolio utilizzato nel periodo darà luogo ad un rimborso di euro 214,18.
Le due opportunità
È possibile richiedere il beneficio in denaro, rispettando quindi la scadenza del 31 ottobre, oppure in compensazione del credito d’imposta.
Nel caso di crediti d’imposta sorti per i consumi effettuati durante il secondo trimestre 2023 questi potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da questa medesima data, dunque, inizia a decorrere il termine per chiedere il rimborso in denaro delle eccedenze di credito non compensate, per le quali la domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Qualora si opti per la compensazione il codice del tributo da riportare sul modello F24 è il 6740.