Sospensione per le imprese di trasporto che non pagano la quota all’Albo
Confermata la sospensione per le imprese di trasporto che non pagano la quota annuale di iscrizione all’Albo dell’Autotrasporto. A confermare l’orientamento dell’Albo degli Autotrasportatori è stata l’Avvocatura Generale dello Stato a seguito di una precisa richiesta da parte del Comitato centrale dell’Albo. Perché chiedere un parere all’Avvocatura dello Stato La necessità di chiedere un parere […]
Confermata la sospensione per le imprese di trasporto che non pagano la quota annuale di iscrizione all’Albo dell’Autotrasporto.
A confermare l’orientamento dell’Albo degli Autotrasportatori è stata l’Avvocatura Generale dello Stato a seguito di una precisa richiesta da parte del Comitato centrale dell’Albo.
Perché chiedere un parere all’Avvocatura dello Stato
La necessità di chiedere un parere all’Avvocatura generale dello Stato è sorta dopo che è stato abrogato il paragrafo 2, art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 con l’entrata in vigore del Regolamento UE 1055 del 2020. Son sorti dunque dubbi sull’applicabilità degli art. 19 e 63 della Legge 298/1974.
Così il Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori si è rivolto all’Avvocatura generale dello Stato.
La norma abrogata prevedeva infatti la possibilità, per gli Stati membri, di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell’esercizio della professione di trasportatore su strada. Proprio in base a tale norma l’Italia aveva stabilito come condizione necessaria l’iscrizione all’Albo dell’Autotrasporto per poter esercitare la professione di trasporto cose per conto terzi. E fino all’aprile del 2022 nessuno avrebbe potuto contestare l’obbligatorietà del pagamento della quota di iscrizione.
Dal momento dell’abrogazione della norma in questione, però, sono sorte numerose incertezze e sono stati anche presentati molti ricorsi.
Il parere dell’Avvocatura generale dello Stato
La vicenda giurisprudenziale è stata infine chiarita proprio dall’Avvocatura generale dello Stato.
La soppressione dell’articolo 3 del Regolamento 1071 del 2009 non ha inciso sulle disposizioni della Legge 298/1974, “trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada” – spiega l’Avvocatura. A differenza dello stabilimento in uno Stato membro, dell’onorabilità, della capacità finanziaria e l’idoneità professionale.
Pertanto – conclude l’Avvocatura nel suo parere – l’abrogazione di cui sopra “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e sulle conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”.
E la conseguenza immediata è la sospensione dell’impresa dall’albo fino a quando la posizione non venga sanata. Una sospensione che implica l’impossibilità di esercitare il trasporto.
Perché è necessario versare la quota
Ogni impresa esercente l’autotrasporto è obbligata a versare una quota quale contributo annuale di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.
Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada, svolgendo dunque il trasporto in modo professionale ed organizzato, devono iscriversi all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio. La sede di competenza è quella in cui si trova la sede principale dell’impresa dove va presentata la domanda.