Trasporto via mare con veicoli trainati: accordo Italia-Egitto
Siglato un accordo per il trasporto merci di veicoli trainati via mare. Italia ed Egitto giungono alla firma. Dopo qualche anno di trattative intercorse tra il Ministero degli Esteri Italiano e quello Egiziano, con la collaborazione del MIT e delle Associazioni dell’autotrasporto, si è giunti alla fine alla firma dell’accordo tra i due paesi per […]
Siglato un accordo per il trasporto merci di veicoli trainati via mare. Italia ed Egitto giungono alla firma.
Dopo qualche anno di trattative intercorse tra il Ministero degli Esteri Italiano e quello Egiziano, con la collaborazione del MIT e delle Associazioni dell’autotrasporto, si è giunti alla fine alla firma dell’accordo tra i due paesi per il trasporto di merci tramite rimorchi/semirimorchi sbarcati via nave.
Operatività dell’accordo
L’accordo andrà in vigore soltanto dopo l’emanazione del decreto da parte del Presidente delle Repubblica e sarà operativo dopo che la Commissione Italo-Egiziana si sarà riunita per definirne gli ultimi aspetti.
È da precisare che l’accordo riguarderà solo i trasporti con rimorchi e semirimorchi che saranno trainati unicamente da veicoli locali.
La Commissione Italia- Egitto deciderà il contingente e ogni nazione potrà decidere di limitare la quantità di autorizzazioni per il transito.
Le autorizzazioni
Per ottenere le autorizzazioni valide per i semirimorchi ciascun paese dovrà firmare un accordo commerciale da sottoporre all’altro.
Invece che l’autorizzazione singola per andata e ritorno per ogni singolo viaggio si può rilasciare un’autorizzazione annuale valida per un numero indefinito di viaggi.
Le autorizzazioni rilasciate dal MIT dovranno essere presenti sul veicolo durante il trasporto internazionale e permetteranno lo sbarco e la circolazione su territorio egiziano con validità fino al 31 gennaio dell’anno successivo al rilascio stesso.
I veicoli che effettueranno il trasporto rispetteranno i requisiti, tra cui anche quelli assicurativi, e i vincoli del paese in cui stanno circolando.
I contenuti definiti dall’accordo
Il trasporto può essere di destinazione o di transito nel territorio dell’altro Paese. Non è ammesso il trasporto interno (cabotaggio) né il trasporto da/verso Paesi terzi.
Di norma il semirimorchio deve uscire dal paese carico, ma è prevista una deroga con un permesso speciale per l’uscita di un semirimorchio vuoto.
È prevista l’apposizione di una targa temporanea all’atto dello sbarco e tolta per il reimbarco del semirimorchio, l’esenzione dal pagamento di tasse e/o dazi doganali, la tassa di circolazione è ridotta, con possibilità per la Commissione mista di prevedere agevolazioni fiscali su base di reciprocità, secondo le leggi nazionali.
L’Accordo vale per un triennio, rinnovabile automaticamente, tranne se viene effettuata una disdetta con un preavviso di tre mesi.
I viaggi già disponibili
L’armatore danese DFDS istituirà un servizio bisettimanale marittimo con una nave RO-RO che può trasportare fino a 200 semirimorchi sulla rotta Trieste-Damietta per una durata di 60 ore e che può aumentarne la periodicità a seconda delle richieste.
Le filiere alimentari, farmaceutiche e tessili sono quelle più interessate a tali viaggi.